Corte Federale, sospesa la pena: curve aperte per Roma – Catania

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AS ROMA NEWS (ANSA) –  Curve aperte domenica nelle partite di Inter e Roma. Lo ha deciso, a quanto apprende l’Ansa, una ordinanza interlocutoria della Corte di giustizia della Federcalcio che ha disposto ulteriori approfondimenti.

Questa la parte del comunicato, riguardante la Roma:

Ricorso con richiesta di procedimento
d’urgenza A.S. ROMA avverso le sanzioni:

– dell’ammenda di € 50.000,00 e l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013;
– di disporre ex art. 16, comma 2 bis C.G.S., la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013 in riferimento alla gara Roma/Napoli del 18.10.2013, (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

ORDINANZA INTERLOCUTORIA: La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell’afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i sostenitori della società Roma, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Milan-Roma del 16/12/13, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche e dei dati forniti sul punto da parte ricorrente;

DISPONE I supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l’esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, CGS, disposta in esito all’incontro Roma/Napoli del 18 ottobre 2013.

 

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